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  #Condizione sospensiva nel preliminare#  
LA CONDIZIONE SOSPENSIVA 

Sempre più sovente capita, nei contratti preliminari di compravendita immobiliare,
che la parte promittente l'acquisto accetti di impegnarsi ad acquistare un immobile a condizione di riuscire a vendere, preventivamente, la propria abitazione
o di riuscire ad ottenere dalla propria banca l'erogazione di un mutuo fondiario, finalizzato alla conclusione dell'affare.
 
Il nostro codice civile, all'art. 1353, prevede che "Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro ed incerto". 
La condizione da apporre può essere sospensiva o risolutiva, in funzione dell'accordo delle parti in tal senso.

La condizione risolutiva determina l'efficacia del contratto fino all'avverarsi dell'evento risolutivo.
Viceversa, la condizione sospensiva è quella da cui dipende l'efficacia del contratto: fintanto che non si verificherà l'evento previsto,
la scrittura sarà improduttiva di effetti giuridici.

Salvo casi particolari, di fronte a queste esigenze, manifestate dal promittente l'acquisto,
è opportuno sottoporre il preliminare alla condizione sospensiva della  preventiva vendita della sua abitazione e/o all'ottenimento del mutuo.

La condizione è sempre apposta, presuntivamente, nell'interesse di entrambe le parti.
Qualora la condizione fosse apposta ad esclusivo favore di una sola delle parti,
è opportuno indicare il contraente a favore del quale la condizione è stata prevista.

Se la condizione sospensiva è stata apposta in attesa di ottenere l'erogazione di un mutuo, si consiglia di specificare chiaramente,
a maggiore tutela della parte acquirente, quali fattispecie dovranno essere considerate non produttive di efficacia contrattuale.
Infatti, le ragioni per cui un acquirente decida di non proseguire nell'acquisto di un immobile potrebbero dipendere
non solo dal generico mancato ottenimento di un mutuo, ma anche dall'ipotesi che la banca conceda un importo inferiorealle aspettative
ed alle necessità del richiedente, ovvero, che il rateo proposto dall'istituto di credito sia ritenuto eccessivamente oneroso dal promittente l'acquisto.
 
 
 
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