#Locazione #Attestato energetico Alla stipula di un contratto di locazione, l’ attestato di prestazione energetica ne diventa parte integrante, secondo il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. Il proprietario deve quindi rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica anche al nuovo locatario all’avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. Nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale “l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato”. Copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto di locazione, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di violazione di tale obbligo, nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da € 300 a € 1.800 In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000. #InformaTiPerTe
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