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  Impianti «fuori norma», il rogito rimane valido.  
Impianti «fuori norma», il rogito rimane valido.

La certificazione energetica degli edifici e la conformità degli impianti alle norme di sicurezza, in questi ultimi anni, sono diventate una materia di grande attenzione, acquirenti e venditori sono molto più consapevoli e il discorso della manutenzione tecnica degli impianti, prima più spesso sottovalutato, è ora tenuto in gran conto.
A differenza dell'Attestato di certificazione energetica che individua la classe di appartenenza dell'immobile, dalla “A” alla “G” in base ai consumi, la cui menzione è obbligatoria, non c'è legge che imponga di dar atto di tale conformità nel contratto di compravendita.
D'altra parte lo stato degli impianti non influisce sulla commerciabilità di un immobile, ma per evitare future contestazioni è opportuno che sia nel preliminare di compravendita sia nel definitivo, venga esplicitato che le parti sono a conoscenza dello stato degli impianti elettrici, termici, idrici. 
I requisiti sono variati, ma il principio generale prevede che gli impianti siano conformi alla normativa vigente all'epoca in cui sono stati realizzati, rifatti o adeguati. 
Se precedenti al 13 marzo 1990 (entrata in vigore della legge 46/90) devono rispettare alcuni criteri minimi come il "salvavita" e la "messa a terra" nel caso d’impianti elettrici. 
Se successivi a quella data, devono anche dopo l'entrata in vigore del Dm 37/08 che ha sostituito la legge 46/90 – essere adeguati alle norme Uni e Cei in vigore al momento dei lavori. 
Per gli edifici di nuova costruzione si deve tener presente che, se gli impianti non sono conformi alle norme di sicurezza, non viene rilasciata l'agibilità e l'edificio non può essere utilizzato. 
Le eventuali certificazioni non devono comunque essere allegate al rogito, ma consegnate (insieme all'eventuale libretto di uso e manutenzione) alla parte acquirente in occasione della stipula del rogito.
La legge consente però che siano oggetto di compravendita, immobili con impianti non a norma o in ogni caso "non garantiti conformi". La conformità non influisce, infatti, sulla commerciabilità giuridica ma, così come il certificato di agibilità, ma ha incidenza sulla parte economica. 
Se gli impianti sono conformi, il venditore lo dichiara in atto e presta la relativa garanzia: ogni responsabilità per eventuali incidenti causati dall'impianto ricade sull'impresa che ha eseguito i lavori di realizzazione, quando invece gli impianti non sono conformi, bisogna verificare la volontà delle parti.

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