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  NOVITA' IMMOBILIARI  

TUTTE LE NOVITA’ IMMOBILIARI

Dagli affitti al condominio, dalle compravendite ai lavori in casa, il 2014 dei proprietari d’immobili si apre con molte novità, normative contenute in leggi, decreti legge e decreti legislativi.

E’ divieto dal 1° gennaio il pagamento in contanti dei canoni di locazione delle abitazioni di qualsiasi importo, fatto salvo per negozi, uffici e capannoni che hanno un tetto di tolleranza di € 1000. Il pagamento deve quindi essere tracciabile e avvenire ad esempio tramite assegni, bonifici, ecc.
Dubbi ancora sull’obbligo di allegare ai contratti di locazione residenziali gli Ape (attestato prestazione energetica); importantissimo è l’inserimento di  un’apposita clausola nel contratto con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e le documentazioni  circa le prestazioni energetiche dell’immobile. Consigliabile citare il numero del certificato, classe e indice di prestazione energetica oltre a far firmare copia al conduttore; nel caso in cui mancasse la dichiarazione, il contratto è valido, ma scatta una sanzione da € 1000 a € 4000.
Nel caso di compravendite, la mancanza dell’attestato non fa scattare la nullità del rogito ma resta la sanzione da € 3000 a € 18.000.
Novità anche nelle aliquote dell’imposta di registro nel caso di trasferimenti immobiliari, 9% o 2% in caso di acquisto con agevolazioni “prima casa” con un tetto minimo di € 1000.
Prorogati gli incentivi sui lavori in casa, ora godono di un’aliquota del 50% (max € 96.000) per i lavori di ristrutturazione, per poi scendere al 40% (anno 2015) e al 36% nel 2016 (max € 48.000).
Per i lavori condominiali diventa importante creare un fondo, ma viene eliminato l’obbligo di avere in cassa la cifra totale, i lavori possono essere pagati ratealmente.  
Per combattere l’evasione fiscale e gli affitti in nero, i Comuni possono consultare i nomi degli inquilini che sono indicati nel registro dell’anagrafe condominiale, le comunicazioni all’amministratore sono fatte dai proprietari che denunciano ogni modifica entro sessanta giorni.
In esame anche l’accredito delle somme pagate dal compratore, ora consegnate al venditore il giorno del rogito notarile nonostante non siano state ancora fatte le trascrizioni nei pubblici registri.
 
Immobiliare 2000
febbraio 2014

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